Sismabonus – casa sicura: dal MIT istruzioni, FAQ e modelli

Mar 07, 2019
Sismabonus – casa sicura: dal MIT istruzioni, FAQ e modelli

Sul portale del Ministero delle Infrastrutture la nuova sezione sul Sismabonus – casa sicura: guida pratica, FAQ, normativa e modelli

Agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica (sismabonus) delle abitazioni e delle attività produttive, sul sito del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) la nuova sezione con:

  • guida pratica
  • FAQ – domande frequenti
  • normativa
  • documentazione per i tecnici
  • normativa
  • video illustrativo

L’agevolazione comunemente chiamata “Sismabonus” facente parte del programma “Casa Sicura” e riguardante interventi edilizi antisismici è stata voluta dal Governo nella legge di Bilancio 2017 per consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia.

L’agevolazione

Essa riguarda le costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi l’intero territorio nazionale.

Per accedere all’agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori.

Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento.

Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017.

Possono essere portate in detrazione le spese per:

  • l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica
  • la classificazione e la verifica sismica degli immobili

Il fabbricato dovrà essere classificato, prima e dopo l’intervento, secondo criteri che tengono conto della vulnerabilità, dei rischi per le persone, dei contesti urbani, economici e sociali. Il miglioramento di una o più classi di rischio darà diritto a maggiori detrazioni.

Le linee guida indicano anche le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti. Le classi di rischio sismico sono 8:

  • classe A+ (meno rischio)
  • classe A
  • classe B
  • classe C
  • classe D
  • classe E
  • classe F
  • classe G (più rischio)

Chi ha diritto all’agevolazione e chi classifica l’immobile

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge.

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In particolare:

  • il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori;
  • il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

Quanto si può detrarre

Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico.

La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio).

La detrazione fiscale è ripartita in 5 anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli interventi, e:

  • nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:
    • 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
    • 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori
  • nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96.000 euro moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:
    • 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
    • 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Clicca per accedere al portale:   http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura

Video:                                    https://youtu.be/SSft1F6aeV0